L’assegno ordinario d’invalidità al lavoro, viene concesso all’assicurato che presenta un infermità fisica o mentale tale da provocare una riduzione permanente di due terzi della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini.
REQUISITI
· L’infermità fisica o mentale deve essere accertata dai medici dell’Inps e tale da provocare una riduzione permanente di due terzi della capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del lavoratore;
· l’anzianità assicurativa e contributiva deve essere pari a 5 anni di assicurazione (260 contributi settimanali), dei quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nel quinquennio precedente la domanda di assegno ordinario di invalidità;
· l’assicurazione presso l’Inps da almeno 5 anni.
PERIODO DI EROGAZIONE
L’Assegno d’Invalidità viene erogato dall’Inps per un periodo di 3 anni, alla fine del quale l’Istituto sottopone a visita di conferma il titolare che, se possiede le condizioni sanitarie previste dalla legge, continua a riscuotere l’Assegno per un’altro triennio, alla fine del quale sarà sottoposto da ulteriore visita medico-legale. Pertanto, la prestazione viene concessa per 3 trienni consecutivi, se il titolare mantiene i requisiti sanitari, alla fine dei quali l’Istituto confermerà definitivamente l’Assegno.
IMPORTO DELLA PENSIONE
L’assegno ordinario d’Invalidità al lavoro, è soggetto all’integrazione al trattamento minimo, se i contributi sono inferiori a 780 contributi settimanali, fatta eccezione per tutti i titolari che posseggono più di 15 anni di contributi, i quali ricevono direttamente la pensione integrata, e liquidata in base ai contributi versati.
ATTENZIONE
Al contrario della pensione di Inabilità al lavoro, l’Assegno ordinario è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo o di impresa, pertanto se il titolare dell’Assegno opta di continuare a lavorare, la misura dell’importo mensile dell’Assegno Ordinario subirà una riduzione pari a 1/3.
ASSEGNO DI INVALIDITA’ E RENDITA Inail
Dal 1° settembre 1995 l’assegno di invalidità non può essere cumulata con la rendita Inail dovuta a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, riconosciuta per la stessa causa.
In ogni caso, se la rendita Inail è di importo inferiore alla pensione Inps, il titolare riceve in pagamento dall’Inps la differenza tra le due prestazioni.
Le pensioni con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995 continuano ad essere pagate integralmente ma ad esse non vengono applicati i successivi aumenti (”cristallizzazione”) fino al riassorbimento del maggior importo pagato.
LA DOMANDA
La domanda di assegno ordinario di invalidità va presentata a qualunque ufficio Inps direttamente o tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. Il modulo è disponibile presso gli uffici dell’Inps, sul sito www.inps.it o presso gli Enti di Patronato.
Al momento della visita medica disposta dall’Inps, il lavoratore deve consegnare (in busta chiusa) il modulo SS3 compilato dal suo medico.
IL RICORSO
Nel caso in cui la domanda di assegno di invalidità venga respinta, l’interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell’Inps, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
· presentato agli sportelli della Sede dell’Inps che ha respinto la domanda;
· inviato alla Sede dell’Inps per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
· presentato ad uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l’esame del ricorso stesso.