L’indennità di accompagnamento viene riconosciuta agli Invalidi Civili totali (100%) impossibilitati a compiere gli atti quotidiani della vita senza l’aiuto permanente di un accompagnatore.
L’indennità non è collegata ai limiti di reddito personali.
Non spetta alle persone ricoverate in Istituti a titolo gratuito.
Non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ma è incompatibile con le prestazioni concesse per causa di guerra,di lavoro, di servizio.
LA DOMANDA
La domanda per ottenere la prestazione deve essere compilata su appositi modelli da consegnare alla Commissione Medica presso le segreterie delle sedi Commissioni Invalidi Civili -ASL di competenza, oppure ai Patronati che,per legge, offrono assistenza gratuita.
Alla domanda deve essere allegata copia della carta di indentità e codice fiscale, il certificato del medico curante che attesti le patologie in originale. Nel caso in cui il soggetto è impossibilitato a deambulare (anche temporaneamente) nel certificato medico bisogna richiedere la visita domiciliare della commissione medica.
Entro tre mesi dalla data della domanda si è sottoposti a visita medica, ed è bene ricordare di portarsi fotocopia delle cartelle cliniche più recenti (bastano le parti importanti,storia clinica,diagnosi,frontespizio) da lasciare ai medici della commissione.
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Per maggiori informazioni un esperto è a vostra disposizione gratuitamente scrivete a legislazione@crohn360.it